“… I funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Province e dei Comuni, o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che appartengano, anche in qualità di semplice socio, ad Associazioni, Enti od Istituti costituiti nel Regno, o fuori, od operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado o dall’impiego o comunque licenziati.
I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartennero o appartengono, anche in qualità di semplici soci ad Associazioni, Enti ed Istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al Prefetto della Provincia in tutti gli altri casi; qualora ne siano specificamente richiesti”.